Entro il 30 giugno 2026 gli enti del terzo settore hanno l’obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, quando l’importo complessivo è pari o superiore a 10.000 euro. Questo adempimento, introdotto dalla Legge n. 124/2017 e modificato dal Decreto Crescita (n. 34/2019), serve a garantire trasparenza sull’uso delle risorse pubbliche nel non profit.

Entro il 30 giugno 2026: scadenza per la pubblicazione dei contributi pubblici al non profit

Chi deve pubblicare i contributi

L’obbligo riguarda:

  • Enti del Terzo Settore
  • Associazioni e fondazioni
  • Onlus
  • Cooperative sociali
  • Imprese sociali

Quali contributi bisogna pubblicare

Devono essere inclusi:

  • Sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti in denaro o in natura
  • Contributi per progetti specifici finanziati da bandi pubblici
  • Contributi in convenzione con enti pubblici
  • Beni concesso in comodato (valore dichiarato dalla PA)

Non sono da considerare:

  • Corrispettivi commerciali per servizi/beni venduti
  • Agevolazioni fiscali
  • Contributi del 5 per mille (a carattere generale)
  • Aiuti di stato già nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)

Quali informazioni pubblicare

La pubblicazione deve indicare chiaramente:

  1. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione)
  2. Denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione)
  3. Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico)
  4. Data di incasso
  5. Causale (descrizione del motivo: contributo, liberalità, progetto specifico)

Dove pubblicare

La trasparenza deve avvenire su:

  • Sito web dell’ente
  • Portale digitale equivalente
  • Pagina Facebook dell’ente (se non c’è sito)
  • Sito della rete associativa a cui l’ente aderisce (in mancanza di altre opzioni)

30 giugno 2026: Sanzioni per inadempimento

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta:

  • Sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000 euro)
  • Sanzione accessoria: obbligo di pubblicazione forzoso
  • Dopo 90 giorni senza regolarizzazione: restituzione integrale dei contributi ricevuti

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